Abbruciamento di residui vegetali
Scheda del servizio
L'abbruciamento di materiale vegetale all'aperto è generalmente vietato dal 15 settembre al 15 aprile per tutelare la qualità dell'aria.
Negli altri periodi è consentito, ma con limitazioni precise (massimo 3 metri steri al giorno per ettaro) e sempre subordinato all'assenza di vento o di divieti per rischio incendi.
Le regole principali per effettuare gli abbruciamenti prevedono che il materiale sia solo di origine agricola o forestale:
Periodi consentiti: L'accensione è generalmente permessa dal 16 aprile al 14 settembre, salvo diverse disposizioni.
Limiti di quantità: Non si possono bruciare più di 3 metri steri di materiale per ettaro al giorno.
Condizioni di sicurezza: È obbligatorio operare a distanza di sicurezza da boschi ed edifici, in assenza di vento e solo nelle ore diurne.
È sempre fatto divieto assoluto durante i periodi di "massima pericolosità incendi" dichiarati dalla Regione.
Ufficio di competenza
| Nome | Descrizione | ||||||||||||||
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| Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||||||||||
| Responsabile | Abrile Sabrina | ||||||||||||||
| Indirizzo | Piazza XX Settembre, 1 | ||||||||||||||
| Telefono |
0144.596142 |
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info@comune.ponti.al.it |
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| PEC |
ponti@cert.ruparpiemonte.it |
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| Apertura al pubblico |
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Documenti - Normativa
- Manifesto informativo[.jpg 120,87 Kb - 07/07/2026]
Ultimo aggiornamento pagina: 07/07/2026 09:56:16